Art. 2.
(Riconoscimento del credito d'imposta).

      1. Fatti salvi le limitazioni territoriali e i vincoli di finalità imposti in materia di aiuti dello Stato dalle prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ai privati, singoli o associati, che

 

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intendono avviare iniziative economiche per la produzione di beni o di servizi compatibili con le finalità istitutive delle aree protette nazionali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è riconosciuto, per i primi tre anni di esercizio fiscale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
      2. Sono esclusi dall'ammissione al beneficio del credito d'imposta stabilito dal comma 1 del presente articolo i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto indicato dall'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. L'ammissione al credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:

          a) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

          b) sia stata inoltrata la domanda di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, denominato «Registro EMAS».

      5. Al credito d'imposta di cui al comma 1 si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della medesima comunicazione, entro

 

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il limite massimo di cui al citato comma 1.